Art. 19.
(Condotte dolose).

      1. Il personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di

 

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cui agli articoli 17 e 18 è punito con la reclusione da due a cinque anni.
      2. Nell'ipotesi di eccesso colposo trova applicazione l'articolo 55 del codice penale.